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Categoria: PEGNO

Cassazione, ordinanza, 13 giugno 2024, n. 16487, sez. III civile

Autotutela istituto di credito – Circolazione del bene – Diritto di ritenzione – Pegno.


Il diritto di ritenzione pattizio agisce come forma di autotutela da parte dell’istituto di credito, ma ha efficacia meramente inter partes tra retentor e debitore, non attribuendo al detentore alcun effetto di blocco della circolazione del bene né alcuno impedimento rispetto ad un’azione esecutiva esercitata da un terzo creditore. A differenza del diritto di pegno, che attribuisce una garanzia reale al creditore pignoratizio, il diritto di ritenzione pattizio non conferisce al detentore alcun privilegio sulla vendita coattiva del bene o il diritto alla vendita diretta. Le operazioni di vendita poste in essere dal detentore possono configurare il reato di appropriazione indebita.