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Categoria: PROPRIETA'

Cassazione, ordinanza 29 novembre 2023, n. 33134, sez. II civile

Proprietà - Immobile fronteggiante il fondo altrui - Assenza di titoli specifici anche l'acquisto della servitù di veduta.


La disciplina delle distanze per le vedute, contenuta nell'art. 907 c.c., opera per tutte le vedute, indipendentemente dal fatto che esse siano state aperte iure proprietatis, a un metro e mezzo dal confine, o iure servitutis. Il diritto di proprietà di un immobile fronteggiante il fondo altrui non può attribuire, tuttavia, in assenza di titoli specifici (negoziali o originari, come l'usucapione), anche l'acquisto della servitù di veduta, la quale suppone l'esistenza per la prescritta durata ventennale, a distanza inferiore di quella prescritta dall'art. 905 c.c., di aperture che consentano la "inspectio" e la "prospectio" nel fondo confinante.