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Cassazione, sentenza 28 febbraio 2018, n. 4676, sez. II civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - ATTI COMPIUTI SENZA IL NECESSARIO CONSENSO - ANNULLABILITA' - Fondo in comunione legale tra coniugi - Edificazione da parte di un coniuge senza il consenso dell'altro - Atto eccedente l'ordinaria amministrazione - Annullabilità.

 

La realizzazione da parte di uno dei coniugi senza il consenso dell'altro su un fondo in comunione legale di uno o più edifici costituisce atto eccedente l'ordinaria amministrazione di cui è possibile fare valere l'annullabilità in giudizio.