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Categoria: SERVITU'

*Cassazione, ordinanza 21 febbraio 2024, n. 4646, sez. II civile

SERVITÙ - PREDIALI - ESTINZIONE - Rinuncia al diritto di servitù - Forma scritta - Necessità - Fattispecie.


La rinuncia al diritto di servitù deve rivestire la forma scritta sotto pena di nullità e non può, quindi, risultare da fatti concludenti.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistere la rinuncia ad una servitù di passaggio fondata su di un accordo verbale tra le parti avente ad oggetto l'obbligo di chiusura di due aperture tra i diversi fondi).


SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - Servitù per destinazione del buon padre di famiglia - Costituzione - Modalità - Fattispecie.


La servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, vi siano opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla.

(In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini di escludere l'esistenza di tale servitù, il mancato utilizzo delle suindicate opere da parte dell'originario proprietario essendo, al contrario, decisivo accertare se esse costituissero segni visibili e permanenti della sua avvenuta costituzione).