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Categoria: SERVITU'

Cassazione, ordinanza 4 settembre 2023, n. 25716, sez. II civile

DIRITTI REALI - Servitù di passaggio - Volontaria - Costituzione - Fondo non più intercluso - Estinzione della servitù - Esclusione - Motivi.


Tale servitù, costituita volontariamente e regolarmente trascritta, si è trasferita per effetto delle successive alienazioni ed è pervenuta agli attori in forza del principio di ambulatorietà delle servitù prediali, in virtù del quale l'alienazione del fondo dominante comporta automaticamente il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto, così come l'acquirente del fondo servente - una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù - riceve l'immobile con il peso di cui è gravato.

Le parti possono costituire servitù al fine di conferire maggiore comodità o amenità al fondo, indipendentemente dalla circostanza che l'ulteriore passaggio faccia venir meno l'interclusione, salvo che il titolare del fondo dominante non abbia espressamente rinunciato alla servitù o che essa si sia estinta per non uso.

Le servitù volontarie, a differenza di quelle coattive, le quali si estinguono con il venir meno della necessità per cui sono state imposte, non si estinguono con il cessare della "utilitas" per la quale sono state costituite, ma soltanto per confusione, prescrizione o quando siano stipulate nuove pattuizioni, consacrate in atto scritto, che ne modifichino l'estensione o le sopprimano.

Non è quindi sufficiente il venir meno dell'interclusione per sostenere che vi sia stata l'automatica estinzione della servitù per rinuncia implicita, in quanto l'estinzione del diritto di servitù per rinuncia del titolare deve risultare da atto scritto, ex art. 1350 c.c., e non può essere desunta indirettamente da fatti concludenti.