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Categoria: SERVITU'

Cassazione, sentenza, 27 gennaio 2025, n. 1900, Sez. unite

Litisconsorzio necessario – Percorsi concretamente sperimentabili – Servitù di passaggio.

 

L'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso deve essere promossa, nella ipotesi in cui si fronteggino più fondi tra quello intercluso e la via pubblica, avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, nei confronti di tutti i proprietari di tali fondi, poiché una tale azione dà vita a un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto.

Lo stesso principio vale per le ipotesi contemplate dall'art. 1051, co. 3 e 1052 cod. civ.

In mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice il processo dovrà essere dichiarato estinto secondo le regole del processo civile, senza che ne derivi il rigetto della domanda.