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Categoria: SERVITU'

Cassazione, sentenza 13 febbraio 2024, n. 3925, sez. unite civili

SERVITÙ - PREDIALI - CLASSIFICAZIONE - IRREGOLARI - RECIPROCHE – Costituzione mediante convenzione di servitù di parcheggio su fondo altrui - Condizioni e requisiti - Vantaggio in favore di altro fondo - Necessità.


In tema di servitù, l'art. 1027 c.c. non preclude la costituzione, mediante convenzione, di servitù di parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purché, in base all'esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sussistano i requisiti del diritto reale tra cui, in particolare, la localizzazione.

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - Accertamento della costituzione, mediante convenzione, di servitù di parcheggio - Interpretazione del titolo - Apprezzamento insindacabile del giudice di merito - Omessa valutazione del titolo - Censurabilità in cassazione - Ragioni.

In tema di accertamento della costituzione, mediante convenzione, di servitù di parcheggio, l'interpretazione del titolo, consistente nella ricerca e individuazione della volontà dei contraenti, determina un apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità; viceversa, l'omessa valutazione del titolo non si sottrae al sindacato di legittimità per violazione di legge, poiché dà luogo alla carenza di un passaggio logico-giuridico decisivo in ordine alla sussunzione della fattispecie concreta nello schema dell'art. 1027 c.c. che implica l'applicazione di tale norma giuridica.