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Categoria: SIMULAZIONE

Cassazione, sentenza 29 febbraio 2024, n. 5372, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Immobiliare - Simulazione - Per mancato pagamento del prezzo - Obbligo di provare il versamento - A carico dell'acquirente - Sussistenza - Dichiarazione di avvenuto versamento della somma - Contenuta nel rogito - Sufficienza - Esclusione.


Qualora l’azione di simulazione di un contratto di compravendita sia proposta da un terzo, il quale – in ottemperanza agli artt. 2697 e 1417 c.c. – indichi indizi sufficienti del carattere fittizio dell’alienazione, è l’acquirente che viene ad essere gravato dell’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo. Dinanzi al terzo attore in simulazione, tale onere non può dirsi osservato in forza della dichiarazione delle parti – contenuta nel rogito notarile – che il prezzo è stato versato, trattandosi per l’acquirente di una mera dichiarazione favorevole a sé. Rimasto inosservato tale onere, sono da trarre elementi di valutazione per il carattere apparente del contratto (cfr., tra le altre, Cass. 5326/2017, 12955/2014).