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Cassazione, ordinanza, 13 giugno 2024, n. 16477, sez. I civile

Cancellazione società – Crediti illiquidi e inesigibili – Onere della prova – Registro delle imprese.


A seguito della cancellazione di una società dal registro delle imprese si presumono tacitamente rinunciati i crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione a beneficio della sollecita definizione del procedimento estintivo; tale presunzione comporta l’esclusione del fenomeno successorio nella pretesa sub iudice nei confronti degli ex-soci o liquidatori senza prova contraria da parte loro sulla mancata rinuncia implicita al credito ancora incerto o illiquido necessitanti dell’accertamento giudiziale