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Cassazione, sentenza 18 aprile 2024, n. 10521, sezione I civile

Bilancio di esercizio – impugnazione – riassunzione successiva alla declaratoria di incompetenza territoriale - nullità inizialmente non dedotta – assenza di preclusione.


In tema di impugnativa di bilancio, e in esito a riassunzione successivamente alla declaratoria di incompetenza territoriale, la domanda radicata su un vizio di asserita nullità inizialmente non dedotto non è preclusa dall’art. 2434 bis c.c., perché la norma, nel prevedere che le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo, va intesa nel senso che la parte decade dalla possibilità di esercitare l’azione di impugnativa in sé considerata, ma non che debba risentirne l’azione di impugnativa già introdotta, quale che sia il vizio invalidante; difatti, la ragione della previsione di legge riguarda l’impossibilità di impugnare il bilancio di esercizio (non prima ma) dopo l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo.