Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza, 12 luglio 2024, n. 19230, Sez. II civile

Collazione – Divisione – Donazione – Interessi legali – Massa ereditaria.


Nella divisione ereditaria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione (ovvero ciò sia necessitato) - che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente -, la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo “ab origine” un debito di valuta a carico del donatario, cui si applica il principio nominalistico. Ne consegue che devono essere imputati, non i frutti civili dell’immobile oggetto di collazione, ma gli interessi legali sulla predetta somma, con decorrenza dal momento dell’apertura della successione.