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Cassazione, ordinanza 1 marzo 2024, n. 5561, sez. II civile

SUCCESSIONI - DIVISIONE EREDITARIA - Richiesta di assegnazione - Beni non comodamente divisibili - Obbligo di assegnazione del giudice - Sussistenza - Esclusione - Potere discrezionale - Sussistenza.


L'art. 720 c.c. dispone che, se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza nella porzione di uno dei coeredi o anche nelle porzioni di più coeredi se questi ne chiedono congiuntamente l'attribuzione. Il legislatore utilizza l'avverbio "preferibilmente": ciò significa - come è evidente - che la norma lascia, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, spazio alla discrezionalità del giudice. Dalla norma deriva infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, un potere discrezionale che trova il suo temperamento nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dovere dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro dei rimedi e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto sottratto come tale al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 11641/2010 e Cass. n. 24832/2018).