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Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 9 marzo 2023, causa C-354/21, sez. V

CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO (CSE) – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 1, paragrafo 2, lettera l) – Ambito di applicazione - Articolo 68 – Contenuto del CSE – Articolo 69, paragrafo 5 – Effetti del CSE – Bene immobile ereditario situato in uno Stato membro diverso da quello della successione – Iscrizione del bene immobile nel registro immobiliare di tale Stato membro – Requisiti legali relativi alla iscrizione – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 – Obbligatorietà del modulo V, allegato 5.


Pronunciandosi su una domanda di rinvio pregiudiziale del giudice lituano, relativa ad una controversia circa l’iscrizione in un registro immobiliare lituano di un diritto di proprietà su un bene immobile ereditario situato in Lituania, la Corte di Giustizia dell’UE ha dichiarato che la normativa di uno Stato membro può prevedere la possibilità di respingere una domanda di iscrizione nel Registro immobiliare di tale Stato membro di un bene immobile situato nel suo territorio se l’unico documento presentato a sostegno della domanda di cui trattasi sia un Certificato successorio europeo che non contiene alcuna identificazione dell’immobile in questione.