Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 15 gennaio 2024, n. 1431, sez. II civile

SUCCESSIONI – TESTAMENTO - Testamento olografo - Redatto da persona cieca - Aiuto di un terzo - A posizionare la mano all'inizio delle righe - Nullità del testamento - Esclusione.


Il semplice posizionamento della mano del testatore, che aiuti il non vedente a dare una forma ordinata alle sue disposizioni di ultima volontà e non comporti coartazione del gesto di scrittura del testatore stesso attraverso il sostegno della mano, o addirittura attraverso il suo direzionamento in fase di scrittura, lasciando quindi intatta la gestualità grafica del testatore, non è di per sé prova del difetto di autografia della redazione e sottoscrizione del testamento olografo, e quindi della sua nullità ex art. 606 cod. civ., a meno che non si dimostri che l'assistenza nella redazione del documento non faccia parte di un più ampio disegno di coartazione della capacità di intendere e di volere, che può sfociare eventualmente nell'annullamento. In proposito si deve ricordare che mentre il testamento pubblico del non vedente - non contemplato dalla L. 16.2.1913 n. 89 che si riferisce invece alle particolari formalità richieste per il testamento pubblico del sordo, del muto e del sordomuto - in base all'art. 603 cod. civ. richiede normalmente la presenza solo di due testimoni e, secondo l'ultimo comma, addirittura di quattro testimoni quando il non vedente sia anche muto, sordo, o sordomuto, il testamento olografo del non vedente è regolato dalla L. 3 febbraio 1975 n. 18, con le formalità ivi previste agli artt. 1, 2, 3 e 4.