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Cassazione, ordinanza, 2 ottobre 2024, n. 25910, sez. I civile

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - RAPPRESENTANZA Titoli di credito - Cambiale (o pagherò) - Rappresentanza - Assunzione di una valida obbligazione cambiaria in nome altrui - Requisiti - Collocazione della firma cambiaria sotto il timbro di una società - Sufficienza - Limiti - Fattispecie.


Requisiti per la valida assunzione di un'obbligazione cambiaria in nome altrui sono, ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 1669 del 1933, non solo l'esistenza di una procura o di un potere ex lege, ma anche l'apposizione della sottoscrizione con l'indicazione della qualità, ancorché senza l'uso di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidente ai terzi l'avvenuta assunzione dell'obbligazione per conto di altri, come nel caso di collocazione della firma cambiaria sotto il timbro di una società, sufficiente a rivelare la volontà del sottoscrittore di impegnarsi in rappresentanza dell'ente, con la conseguenza che a questo ultimo deve rivolgersi il beneficiario del titolo, salva l'eccezione, proponibile soltanto dal rappresentato, del difetto o eccesso di rappresentanza del sottoscrittore.(Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto legittima la levata del protesto nei confronti del sottoscrittore - per mancanza di fondi sul suo conto personale - piuttosto che della società rappresentata, a causa della mancata indicazione della qualità di amministratore, nonostante l'assegno recasse la ragione sociale e gli altri elementi identificativi della società accanto alla firma di traenza).