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Categoria: TRASCRIZIONE

Cassazione, sentenza 29 marzo 2024, n. 8580, sez. II civile

Nullità dell’atto – trascrizione domanda giudiziale.


A fronte della trascrizione della domanda volta ad ottenere l’accertamento della nullità del primario atto di vendita entro il termine di cinque anni dalla trascrizione dell’atto di cui si contesta l’invalidità, l’accoglimento della domanda travolge tutti i sub-acquisti che sono avvenuti successivamente, benché trascritti prima della trascrizione della domanda giudiziale. Tali sub-acquisti sono inopponibili alla parte che si veda riconoscere la nullità dell’atto traslativo originario. Non si tratta dunque di nullità di tali sub-acquisti, ma di inopponibilità.