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Categoria: AGRICOLTURA

Cassazione, sentenza 25 giugno 2012, n. 10577, sez. II civile

Agricoltura - Riforma fondiaria - Assegnazione - Vendita del fondo assegnato a soggetto, condizioni o prezzo, diversi da quelli stabiliti dall'art. 4 della legge n. 379 del 1967 - Stipulazione successiva all'entrata in vigore della legge n. 386 del 1976 ed al pagamento della quindicesima annualità di prezzo - Annullabilità assoluta - Configurabilità - Prescrizione quinquennale dell'azione - Decorrenza.


La vendita di un fondo assegnato da enti di sviluppo fondiario, conclusa successivamente all'entrata in vigore della legge 30 aprile 1976 n. 386, dopo il pagamento della quindicesima annualità del prezzo - che ne comporta l'affrancazione automatica (in deroga all'art. 18, comma secondo, legge 12 maggio 1950 n. 230) - è sottoposta, per altri quindici anni (art. 10, commi secondo e sesto, della stessa legge n. 386 del 1976) alle limitazioni di cui alla legge 29 maggio 1967 n. 379, e perciò, se il fondo è alienato a soggetto, condizioni o prezzo diversi da quelli indicati nell'art. 4 di quest'ultima legge, il contratto è annullabile, ai sensi dell'art. 6 della medesima, su domanda di chiunque vi abbia interesse, prescrivendosi l'azione in cinque anni dalla sua stipulazione.
Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18 com. 2, Legge 29/05/1967 num. 379 artt. 4 e 6, Legge 30/04/1976 num. 386 art. 10
Massime precedenti Conformi: N. 14565 del 2004
Massime precedenti Vedi: N. 6489 del 2011