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Categoria: AMMINISTRAZIONE

* Cassazione, sentenza 20 marzo 2013, n. 6861, sez. I civile

Amministrazione di sostegno - Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno - Scelta dell'amministratore.
In tema di amministrazione di sostegno, deve essere scelto come amministratore di sostegno il soggetto che assicuri al massimo la cura degli interessi del beneficiario: a norma dell'art. 408, ultimo comma, c.c., pertanto, il giudice tutelare può anche nominare un soggetto diverso dai familiari dell'amministrato, ove sussistano gravi motivi. E' evidente che la designazione della persona indicata dallo stesso beneficiario - particolarmente quando, come nella specie, questi abbia espressamente manifestato la propria volontà di non essere assistito dai propri familiari ed il proprio assenso alla scelta in via definitiva dell'amministratore provvisorio, già "collaudato" contiene in sé una intensa carica sintomatica della valorizzazione degli interessi della persona beneficiata, quanto meno sotto il profilo della agevolazione della creazione di un rapporto sereno con l'amministratore. Né rileva in contrario la circostanza della incapacità del beneficiario: resta ferma, al riguardo, la considerazione già svolta, secondo la quale l'amministrazione di sostegno non presuppone necessariamente uno stato di totale incapacità di intendere e di volere di costui, mentre una diminuita capacità non comporta la esclusione della genuinità della scelta del soggetto al quale affidarsi.