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Categoria: AMMINISTRAZIONE

* Cassazione, sentenza 7 maggio 2012, n. 6880, sez. VI civile

Amministrazione di sostegno - Nomina – Giudice tutelare territorialmente competente - Residenza dell’amministratore diversa da quella del beneficiato – Esclusione.
Nel caso di mutamento di residenza o di domicilio del beneficiario dell’amministratore di sostegno si deve escludere l’applicazione analogica della regola contenuta nell’art. 343 c.c., che prevede il trasferimento della tutela con decreto del Tribunale, “se il tutore è domicilialo o trasferisce il domicilio in altro mandamento”. L’ipotesi del mutamento della residenza o del domicilio del beneficiario deve esaminarsi alla luce della natura contingente dei provvedimenti assunti dal giudice tutelare, normalmente adottati in base alla clausola “rebus sic stantibus” e quindi, come espressamente prevede l’art. 407 c.c., suscettibili di modificazione o modifica, anche d’ufficio, in ogni tempo. Ne consegue che anche nell’ambito dell’esercizio di tali poteri il giudice tutelare deve, soprattutto nei casi in cui si verifichino contrasti fra l’amministratore e il beneficiario, tener conto dell’interesse, dei bisogni e delle richieste del secondo (articoli 410 e 411 c.c.): l’esigenza di interloquire con il beneficiario stesso verrebbe a essere gravemente frustrata dalla sua permanenza in località estranea al circondario del tribunale. Dunque è di competenza del giudice anche il mutamento di residenza o di domicilio del beneficiario, così come costituisce il presupposto della competenza territoriale in relazione alla nomina dell’amministratore di sostegno, deve presiedere, sulla base delle circostanze sopravvenute, per quanto attiene ai provvedimenti successivi da adottarsi nell’ambito dell’amministrazione di sostegno, analogamente a quanto avviene, ad esempio, nell’ambito della revisione delle condizioni delle separazioni personali dei coniugi, nelle quali assume rilievo, ai sensi del novellato art. 710 c.p.c., il luogo di residenza del minore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art.343
Massime precedenti Vedi: N. 23743/2007