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Categoria: ARBITRATO

Cassazione, ordinanza 7 marzo 2024, n. 6140, sez. I civile

Clausola compromissoria - Criteri e modalità d’interpretazione - Deferimento ad un arbitrato di tipo rituale o irrituale.


Agli effetti dell'individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, è la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell'arbitrato come prevista dalle parti. Ben possono le parti aver previsto, con il compromesso o la clausola compromissoria, un arbitrato irrituale, ma se gli arbitri di fatto hanno poi reso il lodo nelle forme di cui all'art. 816 cod. proc. civ., e segg., ossia un lodo rituale, quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi dell'art. 827 cod. proc. civ. e segg.. Nell'accertamento della natura del lodo in concreto emesso, un ruolo fondamentale svolge l'interpretazione della convenzione di arbitrato, dovendosi presumere, in difetto di elementi contrari, che gli arbitri si siano adeguati a quanto previsto dalle parti. Ma se risulta altrimenti chiaro, dalla procedura seguita e dalla qualificazione espressamente data dagli stessi arbitri, che è stato emesso un lodo rituale o irrituale, ciò è decisivo ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, senza che si debba o si possa risalire all'interpretazione della volontà espressa dalle parti nella convenzione.