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Cassazione, ordinanza 17 gennaio 2024, n. 1782, sez. I civile

PERSONA FISICA - CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - Scompensi psicologici - Amministratore di sostegno - Nomina - Capacità dell'assistito di autodeterminarsi - Misure restrittive sulla gestione patrimoniale - Ammissibilità - Esclusione.


“In tema di amministrazione di sostegno, nel caso in cui l'interessato sia persona pienamente lucida che rifiuti il consenso o, addirittura, si opponga alla nomina dell'amministratore, e la sua protezione sia già di fatto assicurata in via spontanea dai familiari o dal sistema di deleghe (attivato autonomamente dall'interessato), il giudice non può imporre misure restrittive della sua libera determinazione, ove difetti il rischio una adeguata tutela dei suoi interessi, pena la violazione dei diritti fondamentali della persona, di quello di autodeterminazione e la dignità personale dell'interessato” (Cass. n. 22602/2017), ciò perché “L'amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che la persona versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone una condizione attuale di menomata capacità che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi mentre è escluso il ricorso all'istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale, in quanto detto utilizzo implicherebbe un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona, tanto più a fronte della volontà contraria all'attivazione della misura manifestata da un soggetto pienamente lucido" (Cass. n. 29981/2020), opposizione che deve essere opportunamente considerata, a meno che non sia provocata da una grave patologia psichica tale da rendere l'interessato inconsapevole del bisogno di assistenza (Cass. n. 325421/2022).

L'amministrazione di sostegno, ove ricorrano i presupposti per la sua applicazione, va graduata e proporzionata in ragione delle esigenze di tutela della persona, trattandosi di uno strumento di assistenza che ha lo scopo di sacrificare nella minor misura possibile la capacità di agire dell'amministrato (Cass. n. 19866/2018).