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Cassazione, ordinanza 20 marzo 2024 n. 7414, sez. I civile

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA – CAPACITÀ DI AGIRE – IN GENERE Amministrazione di sostegno - Diritto del beneficiario di essere informato e di esprimere la propria opinione - Modalità di interlocuzione - Conseguenze per il G.T. - Fattispecie.


In tema di amministrazione di sostegno, il diritto del beneficiario di essere informato e di esprimere la propria opinione - seppure da sottoporre a vaglio - costituisce uno spazio di libertà e di autodeterminazione incomprimibile, anche nei casi in cui ne venga fortemente limitata la capacità; ne consegue che il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno deve potersi rivolgere al giudice tutelare anche in modo informale - ad esempio con posta elettronica non certificata - senza che sia necessario che tali comunicazioni costituiscano delle vere e proprie istanze, ma essendo sufficiente che le stesse esprimano il punto di vista dell’interessato, che il giudice tutelare è tenuto a valutare e a tenere in considerazione, nella ricerca di una soluzione che, anche nei casi di compromissione della capacità di agire del beneficiario, deve essere rivolta al benessere di quest’ultimo e non semplicemente alla migliore amministrazione dei suoi beni. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto con cui la Corte d’appello aveva rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento con il quale il giudice tutelare aveva sostituito l’amministratore di sostegno, nominando - in luogo del fratello della beneficiaria - persona estranea all’ambito familiare, tenuto conto della volontà espressa dalla beneficiaria medesima e avendo riscontrato carenze nel circuito della comunicazione tra beneficiaria e amministratore, come pure tra giudice tutelare e amministratore di sostegno).