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Cassazione, sentenza 2 aprile 2024, n. 8633, sezione prima civile

Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - in genere cessione del credito controverso da parte di una società - successiva cancellazione - legittimazione processuale degli ex soci - sussistenza - partecipazione al riparto in base al bilancio di liquidazione - irrilevanza.


Nel caso di trasferimento del diritto controverso in corso di causa, per atto inter vivos a titolo particolare, gli ex soci della società cedente estinta devono ritenersi successori a titolo universale, ai sensi dell’art.110 c.p.c., nella posizione meramente processuale della società estinta, parte originaria legittimata ex art. 111 c.p.c. a proseguire il giudizio e, perciò, essi pure legittimati, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto o meno di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.