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Cassazione, ordinanza, 3 febbraio 2025, n. 2511, sez. I civile

Cessione crediti in blocco.

 

In caso di cessione in blocco dei crediti secondo l'art. 58 D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale esonera la banca dalla notifica della cessione ai singoli debitori, ma non prova l'esistenza della cessione stessa né l'inclusione di specifici crediti nell'operazione. È necessario fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale qualora vi siano contestazioni espresse e specifiche da parte del debitore ceduto.