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Categoria: COMODATO

Cassazione, ordinanza 16 ottobre 2018, n. 25887, sez. II civile

COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - MORTE DEL COMODATARIO   - Restituzione della cosa - Obbligo degli eredi - Mancata richiesta di rilascio da parte del comodante o degli eredi di questo - Effetti - Fattispecie.


In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori.

(Nella specie, la S.C. ha rigettato la domanda di usucapione proposta dagli eredi del comodatario, sostenendo che il mantenimento, da parte loro, del potere di fatto sul bene successivamente al decesso del proprio dante causa e del comodante, non avesse mutato la detenzione "nomine alieno" in possesso utile ai fini dell'usucapione).