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Categoria: COMODATO

Cassazione, ordinanza 5 marzo 2019, n. 6323, sez. III civile

CONTRATTI COMODATO - Casa concessa al figlio per esigenze familiari Deterioramento dei rapporti personali - Richiesta di restituzione dell’immobile Ammissibilità Esclusione.

Il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave ma imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, non concreti o solo astrattamente ipotizzabili.

(Nel caso di specie, la Corte territoriale ha negato al comodante il diritto di recedere dal contratto, giacché ha ritenuto che il suo sopravvenuto bisogno di una nuova abitazione potesse essere soddisfatto non solo con la vendita degli immobili oggetto di comodato, al fine di acquistarne un altro, ma anche attraverso la locazione di un altro appartamento, in considerazione della sua florida situazione economica).