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Cassazione, sentenza 2 luglio 2013, n. 16559, sez. II civile

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - INTERVENTO IN CAUSA E LITISCONSORZIO - Litisconsorzio necessario - Fattispecie diverse.



Qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto, mentre non può ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto; pertanto, deve escludersi che, in riferimento all'azione di risoluzione per inadempimento di un atto di compravendita, promossa dall'alienante nei confronti dell'acquirente, sussista un'ipotesi di litisconsorzio necessario del coniuge in comunione legale di quest'ultimo, rimasto estraneo alla stipulazione del contratto.