Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 14 novembre 2013, n. 25625, sez. III civile

CONIUGI (Rapporti patrimoniali tra) - Comunione dei beni – Legale.


In tema di comunione legale tra i coniugi, la violazione dell'art. 184, comma 3 c.c., per avere il coniuge compiuto atti di straordinaria amministrazione riguardanti beni mobili senza il consenso dell'altro, non comporta l'annullamento dell'atto compiuto, ma solo che il coniuge sia condannato a ripristinare lo stato della comunione precedente il compimento dell'atto contestato. Di conseguenza il coniuge che ha subito l'atto di disposizione non può agire esecutivamente sui beni dell'altro e sui beni della comunione per soddisfarsi sul ricavato della vendita forzata, ma può solo agire al fine di ricostituire lo status quo ante l'atto di straordinaria amministrazione (o versando una somma equivalente in caso di impossibilità di ripristino).