Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 18 aprile 2013, n. 9491, sez. I civile

DIRITTI REALI – COMUNIONE - Scioglimento – Fattispecie.



Il giudice che pronuncia sullo scioglimento di una comunione che abbia ad oggetto un cespite immobiliare è tenuto ex officio a verificare l'esistenza delle condizioni previste dalla legge, ed in particolare di quelle imposte dalla normativa di natura amministrativo-urbanistica, per procedere operativamente alla divisione secondo l'accordo delle parti (art. 785 cod.proc. civ.) o, in mancanza, secondo quanto stabilito con statuizione giudiziale. Con specifico riferimento alle prescrizioni imperative contenute nella legge n. 47 del 1985, ne consegue che l'inosservanza di tali disposizioni può determinare il rigetto della domanda. Tale preventiva valutazione di compatibilità riguarda l'atto traslativo in senso stretto e non incide sulla validità ed efficacia di un eventuale accordo negoziale avente esclusivi effetti obbligatori, concluso tra le parti al di fuori o nel corso del giudizio divisionale.
Riferimenti normativi: L. 28.02.1985, n. 47, art. 40