Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 7 agosto 2013, n. 18864, sez. II civile

FAMIGLIA – MATRIMONIO - Regime patrimoniale – Comunione dei beni – Contratto di vendita del bene immobile – Fattispecie – Legittimità.


Nell’azione prevista dall’articolo 2932 c.c. promossa dal promissario acquirente, per l’adempimento in forma specifica o per i danni da inadempimento contrattuale, nei confronti del promittente venditore che, coniugato in regime di comunione dei beni, abbia stipulato il preliminare senza il consenso dell’altro coniuge, quest’ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario del relativo giudizio, con la conseguenza che, qualora non sia stato integrato il contraddittorio nei suoi confronti, il processo svoltosi è da ritenersi nullo e deve essere nuovamente celebrato a contraddittorio integro. E invero, al coniuge rimasto estraneo al negozio va riconosciuto l’interesse a partecipare ai relativi giudizi, in quanto, pur se non è rimasto personalmente obbligato e se non è corresponsabile assieme al coniuge stipulante, unico obbligato, tuttavia la sentenza, che ai sensi dell’ articolo 2932 c.c. è sostitutiva del contratto definitivo non concluso, produce effetti traslativi nella sfera giuridica dell’altro coniuge, rimasto fino a quel momento comproprietario del bene, attesa la natura meramente obbligatoria del contratto preliminare stipulato dall’altro coniuge.