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Categoria: COMUNIONE

Cassazione, ordinanza 28 luglio 2021, n. 21612, sez. II civile

DIRITTI REALI COMUNIONE - Scioglimento - Immobili - Non comoda divisibilità - Conguagli - Elevata misura - Sussiste.

Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può usucapire la quota degli altri eredi, purché il tempo necessario al verificarsi di detto acquisto risulti già decorso prima del momento in cui sia intervenuta la divisione negoziale dell'asse con gli altri comunisti, comportando tale atto un riconoscimento inequivocabile e formale della comproprietà, incompatibile, pertanto, con la pretesa di essere divenuto proprietario esclusivo del compendio assegnato.

L'art. 718 c.c. che riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente" divisibili, situazione, questa, che ricorre nei casi in cui, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero.

Inoltre, è stato precisato che in tema di scioglimento di una comunione ereditaria avente ad oggetto un compendio immobiliare, l'accertamento del requisito della comoda divisibilità del bene, ai sensi dell'art. 720 c.c., è riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa.

Deve ritenersi che nello scioglimento della comunione risulta idonea ad orientare la scelta del giudice, anche in favore della non comoda divisibilità l’elevata misura dei conguagli altrimenti dovuti fra le quote da attribuire, dal momento che laddove vi sia una notevole differenza di valore tra i due immobili che costituiscono il compendio una divisione in natura che preveda due quote formate ognuna da uno dei due beni comporterebbe il versamento di un conguaglio tale da assorbire in maniera significativa una delle due quote, vanificando in tal modo l’obiettivo dell’effettiva divisione in natura.