Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, sentenza 10 aprile 2013, n. 8782, sez. II civile

Condominio - Spese condominiali – Soggetto obbligato –Compravendita dell’immobile - Fattispecie – Limiti.


In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell’immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione; di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, inforza del principio di solidarietà passiva di cui all’articolo 63 disp. att. c. c. Se questo è il criterio di ripartizione generale in caso di vendita di un immobile appartenente ad un complesso condominiale, deve, tuttavia, rimarcarsi che è da ritenersi valida, nei rapporti interni tra venditore e compratore, la previsione di una diversa pattuizione adottata tra alienante ed acquirente nel contratto di compravendita della porzione esclusiva dell’edificio in condominio, al fine di far ricadere sull’uno o sull’altro l’onere per le spese condominiali relative a lavori di straordinaria manutenzione (deliberate ed ancora da eseguire).
Riferimenti normativi: C.c.art. 1104, 1121, 1123, 1130 e 62 disp. att.