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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, sentenza 15 giugno 2012, n. 9877, sez. II civile

Deliberazione - Cose comune – Modalità di fruizione – Destinazione del cortile a parcheggio - Maggioranza qualificata – Necessità – Sussiste - Unanimità – Esclusione – Fondamento.


La delibera dell’assemblea condominiale che destina il cortile a uso di parcheggio di autovetture - in quanto disciplina le modalità di uso e di godimento del bene comune - è validamente approvata con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, comma 5, del codice civile (non essendo richiesta l’unanimità dei consensi) ed è idonea a comportare la modifica delle disposizioni del regolamento condominiale che si limitano a dettare norme che disciplinano, appunto, l’utilizzazione e i modi di fruizione delle cose comuni e che, in quanto tali, hanno natura regolamentare e non contrattuale.
(Con la sentenza in questione la Corte di Cassazione ha aderito a quanto statuito dalle Sezioni Unite nel 1999 con la pronuncia n. 943 in base alla quale: “Le clausole dei regolamenti condominiali predisposte dall’originario proprietario dell’edificio condominiale ed allegate ai contratti d’acquisto delle singole unità immobiliari, nonché quelle dei regolamenti condominiali formate con il consenso unanime di tutti i condomini hanno natura contrattuale soltanto quando si tratti di clausole limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni ovvero attributive ad alcuni condomini di maggiori diritti rispetto ad altri, mentre qualora si limitino a disciplinare l’uso di beni comuni, hanno natura regolamentare; ne consegue che, mentre le clausole di natura contrattuale possono essere modificate soltanto dall’unanimità dei condomini e non da una deliberazione assembleare maggioritaria, avendo la modificazione la medesima natura contrattuale, le clausole di natura regolamentare sono modificabili anche da una deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dall’art. 1136, comma 2, c.c.”).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136
Massime precedenti: Vedi 943/1999; 21287/2004; 24146/2004