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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, sentenza 16 novembre 2012, n. 20206, sez. II civile

Condominio - Beni o servizi in comune fra condomini - Sottotetto – Vincolo di pertinenzialità - Area in corrispondenza alla singolo unità immobiliare – Mera funzione di isolamento dei locali sottostanti - Proprietà esclusiva – Sussiste


Deve essere esclusa la natura condominiale del sottotetto, e deve dunque essere riconosciuta al proprietario esclusivo dell’unità immobiliare dell’ultimo piano la titolarità dell’area in corrispondenza dell’abitazione in virtù del vincolo pertinenziale, laddove non può riconoscersi che della struttura di possa fare un uso diverso da quello di camera d’aria, deponendo peraltro l’elemento della difficoltà d’accesso dal vano scale contro la qualificabilità come bene comune.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117