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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, sentenza 23 febbraio 2012, n. 2742, sez. II civile

Regolamento del condominio - Obbligo di redazione - Gravante sul costruttore-venditore delle unità immobiliari – Esclusione – Fondamento.


L’articolo 1138 c.c. si limita a stabilire che la formazione del regolamento, per disciplinare l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, è obbligatoria quando il numero dei condomini è superiore a dieci, ma non pone affatto l’obbligo della sua redazione a carico del venditore delle singole unità abitative di cui è composto il condominio, che sia anche costruttore dello stabile. Ne consegue che l’affermazione da parte del giudice del merito che un tale obbligo ricada sul costruttore-venditore dell’immobile e non, come invece appare logicamente implicito nella norma, a carico dei singoli condomini, costituisce pertanto un palese errore di interpretazione e applicazione del dettato normativo, del tutto priva di fondamento giuridico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138.