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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, sentenza 29 gennaio 2015, n. 1680, sez. II civile

I) COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ALIENAZIONE - Diritti dei condomini - Vendita di un appartamento - Clausola di esclusione dalla vendita di alcune parti comuni dell'edificio condominiale - Nullità.


La clausola, contenuta nel contratto di vendita di un'unità immobiliare di un condominio, con la quale viene esclusa dal trasferimento la proprietà di alcune delle parti comuni, è nulla, poiché con essa si intende attuare la rinuncia di un condomino alle predette parti, vietata dal capoverso dell'art 1118 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1418
Massime precedenti Conformi: N. 6036 del 1995
Massime precedenti Vedi: N. 12128 del 2004

II) COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO - Elencazione di cui all'art. 1117 cod. civ. - Natura esemplificativa - Presunzione di parte comune - Limiti - Beni oggettivamente destinati al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari.


In tema di condominio, l'art. 1117 cod. civ. contiene un'elencazione solo esemplificativa e non tassativa dei beni che si presumono comuni, essendo tali anche quelle aventi un'oggettiva e concreta destinazione al servizio comune, salvo che risulti diversamente dal titolo, così come, al contrario, tale presunzione non opera con riguardo a beni che, per le proprie caratteristiche strutturali, devono ritenersi destinati oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2728
Massime precedenti Vedi: N. 6175 del 2009, N. 23851 del 2010, N. 26766 del 2014