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Categoria: CONDOMINIO

* Cassazione, sentenza 15 novembre 2016, n. 23243, sez. II civile

CONDOMINIO - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - Tetto dell’edificio – Modifica di una parte – Proprietario dell’ultimo piano – A proprio uso esclusivo - Illiceità – Sussiste.
Qualora il proprietario dell’ultimo piano di un edificio condominiale provveda a modificare una parte del tetto trasformandola in terrazza (od occupandola con altra struttura equivalente od omologa) a proprio uso esclusivo, tale modifica è da ritenere illecita, non potendo essere invocato l’articolo 1102 c.c., poiché non si è in presenza di una modifica finalizzata al migliore godimento della cosa comune, bensì all’appropriazione di una parte di questa, che viene definitivamente sottratta ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri, senza che possa assumere rilievo il fatto che la parte di tetto sostituita od occupata permanentemente continui a svolgere la funzione di copertura dell’immobile.