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Cassazione, sentenza 21 novembre 2014, n. 24867, sez. I civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - Art. 228 della legge n. 151 del 1975 - Regime di comunione legale a partire dal 15 gennaio 1978 - Applicazione - Esclusione - Condizioni - Dichiarazione di volontà contraria ricevuta da notaio o dall'ufficiale dello stato civile - Necessità - Proposizione di domanda di divorzio successivamente non coltivata - Equipollenza - Esclusione.


L'art. 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia, nel prevedere che, a partire dal 15 gennaio 1978, rimanessero esclusi dall'applicazione del regime legale della comunione i beni dei coniugi già uniti in matrimonio soltanto qualora uno di essi avesse effettuato, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, una specifica dichiarazione negoziale di volontà contraria all'applicazione del regime legale (ricevuta da notaio o dall'ufficiale dello stato civile) ha voluto determinare un passaggio temporalmente netto al nuovo regime legale, sicché la proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte di uno dei coniugi, che sia stata successivamente abbandonata, non può ritenersi equipollente alla formalità prescritta dalla legge poiché non dimostra una inequivoca scelta in senso contrario e, dunque, non osta all'applicazione del nuovo regime della comunione legale dei beni.
Riferimenti normativi: Legge 19/05/1975 num. 151 art. 228, Cod. Civ. art. 177
Massime precedenti Vedi: N. 4235 del 1987, N. 3483 del 1988