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Cassazione, sentenza 7 febbraio 2013, n. 2970, sez. III civile

Famiglia - Matrimonio - Regime patrimoniale - Immobile costituito in fondo patrimoniale-  Impignorabilità - Onere della prova - Debito contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia - Fondamento.


L’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’articolo 170 c.c. grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale. Nel caso dell’opposizione proposta dal debitore avverso l’esecuzione avente ad oggetto tali beni, al fine di contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente ex articolo 615 c.p.c., l’onere della prova grava sul debitore opponente; questi non deve provare soltanto, come sostenuto dai ricorrenti, la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, ma anche che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Nel caso di opposizione all’esecuzione fondata sull’impignorabilità dei beni immobili costituiti in fondo patrimoniale, spetta agli opponenti allegare, prima, e, quindi, provare quali siano i titoli dai quali le singole obbligazioni siano sorte ed il contesto nell’ambito del quale vennero contratte, al fine di consentire al giudice di pervenire all’esclusione, anche per via presuntiva, della loro riconducibilità ai bisogni della famiglia, nel senso che (possa anche presumersi che) vennero contratte per scopi a questi del tutto estranei.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 167, 170 e 2697
Massime precedenti Vedi: N. 5684 del 2006, N. 12730 del 2007