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Cassazione, ordinanza, 8 novembre 2024, n. 28876, sez. III civile

CONTRATTI AGRARI – MORTE DI UNA DELLE PARTI – DEL PROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO - DIRITTI DEGLI EREDI Contratti agrari - Morte di una delle parti - Del proprietario coltivatore diretto - Diritti degli eredi - Disciplina dell'art. 49 della l. n. 203 del 1982 - Nullità del contratto di affitto stipulato dal “de cuius” - Esercizio abusivo dell'attività agricola da parte dell'erede - Applicabilità dell'art. 49 citato - Esclusione.


L'art. 49 della l. n. 203 del 1982 - il quale, in caso di morte del proprietario di fondo rustico, prevede, in capo all'erede che esercita al momento dell'apertura della successione attività agricola sul fondo condotto e di proprietà del “de cuius”, il diritto alla continuazione della coltivazione con un contratto di affitto con gli altri coeredi - non trova applicazione qualora l'erede prosegua l'attività agricola già esercitata dal “de cuius” abusivamente e senza alcun titolo, per essere stato il contratto di affitto stipulato con quest'ultimo dichiarato nullo per violazione degli artt. 4 e 8 della l. n. 379 del 1967.