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Cassazione, ordinanza 25 agosto 2020, n. 17740, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - Accertamento della simulazione attraverso l'esame di elementi documentali - Individuazione presuntiva dei fini pratici perseguiti - Contestazione di tale individuazione - Influenza sul predetto accertamento - Esclusione.

Quando la prova della simulazione assoluta del contratto è stata evinta dal giudice del merito attraverso l'esame di elementi documentali (quale la controdichiarazione) all'uopo rilevanti e la individuazione dei fini pratici contingenti perseguiti è stata ricavata aliunde dal giudice (attraverso un'indagine presuntiva), la contestazione della validità di questo ulteriore accertamento - che assume carattere di indiretta conferma e di riscontro esterno del convincimento attinto circa la nullità del negozio - non giova a sovvertire quel giudizio nè investe un punto decisivo della controversia, fondandosi il decisum su ragioni autonome e diverse.