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Cassazione, ordinanza 7 gennaio 2019, n. 123, sez. II civile

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Petitio hereditatis – Simulazione.
 

Con la petitio hereditatis, l'erede chiede l'accertamento della sua qualità per conseguire la restituzione dei beni ereditari da chi li possiede come erede o senza titolo, contestando all'erede la sua qualità. Ciò che l'erede può reclamare con l'hereditatis petitio sono i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario. L'azione ha come presupposto indefettibile che la qualità di erede, al cui riconoscimento è preordinata, sia oggetto di contestazione da parte di chi detiene i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, poiché, ove tale contestazione manchi, vengono meno le ragioni di specificità dell'azione di petizione rispetto alla comune rivendicazione, che ha, invero, lo stesso "petitum".

La prova della simulazione, sia essa assoluta o relativa, può essere data soltanto mediante controdichiarazione, costituente atto di riconoscimento o di accertamento della simulazione avente carattere negoziale, che può essere anche posteriore all'accordo simulatorio e può provenire da una sola parte (ovvero quella contro il cui interesse è stata redatta), purché sia consegnata alle altre parti che hanno redatto l'atto simulato, non potendo avere valenza probatoria - al fine dell'accertamento della pattuita simulazione - nemmeno la confessione stragiudiziale.