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Cassazione, sentenza, 13 novembre 2024, n. 29288, sez. III civile

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE Criterio letterale - Ulteriori canoni ermeneutici - Valutazione - Fondamento - Fattispecie.


Nell'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo normativamente imposto di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla “ragione pratica” del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare, nel momento storico di riferimento, mediante la stipulazione negoziale. (Nella specie, la S.C. - in relazione ad una clausola, apposta ad uno dei contratti di una articolata fattispecie di collegamento negoziale, per la quale esso poteva essere risolto “per mutuo consenso del venditore e del compratore” - ha confermato l'interpretazione del giudice di merito, secondo cui la risoluzione per mutuo consenso era limitata al solo caso di accordo congiunto di tutte le parti, in quanto funzionale alla ricerca della ragione pratica del contratto e coerente con le restanti disposizioni pattuite).