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Cassazione, sentenza 18 novembre 2011, n. 24325, sez. II civile

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali - Condizione - Pendenza - Comportamento di buona fede delle parti - Disciplina dell'art. 1359 cod. civ. - Interesse contrario all'avveramento della condizione - Configurabilità - Contenuto - Condizione potestativa mista - Estensione della disciplina di cui all'art. 1359 cod. civ. - Configurabilità.

L'art. 1359 cod. civ., in forza del quale la condizione si ha per avverata se è mancata per causa imputabile alla parte controinteressata al suo avveramento, non si riferisce solo a coloro che, per contratto, apparivano avere interesse al verificarsi della condizione, ma anche ai comportamenti di chi in concreto ha dimostrato, con una successiva condotta, di non avere più interesse al verificarsi della condizione, ponendo in essere atti tali da contribuire a far acquistare al contratto un elemento modificativo dell'"iter" attuativo della sua efficacia. Detta norma è applicabile anche alla c.d. condizione potestativa mista, il cui avveramento dipende in parte dal caso e in parte dalla volontà di uno dei contraenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1353 e 1359.

Massime precedenti Conformi: N. 13457 del 2004.

Massime precedenti Vedi: N. 5492 del 2010.