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Cassazione, sentenza 28 luglio 2020, n. 16050, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - Preliminare di compravendita di farmacia - Validità Sussistenza - Condizione di efficacia - Riconoscimento del diritto al trasferimento ad opera del medico provinciale.

L'art. 12 della l. n. 475 del 1968, che consente il trasferimento della farmacia solo a favore di persona dotata di particolari requisiti, non impedisce la stipulazione di un preliminare di compravendita della farmacia, condizionato alla futura acquisizione dei requisiti di legge da parte del promissario acquirente o di un terzo a favore del quale il contratto preliminare sia destinato ad operare e che lo stipulante si riservi di indicare, dovendosi pertanto ritenere tale contratto non già nullo, ma privo di efficacia in caso di mancato avveramento della condizione sospensiva legale, consistente, nella disciplina fissata dall'art. 12 della legge n. 475 del 1968, nella formulazione "ratione temporis" applicabile, nel riconoscimento ad opera del medico provinciale, con proprio decreto ex art. 12 cit., della sussistenza, in capo all'acquirente, dei requisiti richiesti dalla stessa legge per la gestione del servizio farmaceutico.