Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 5 maggio 2020, n. 8470, sez. III civile

CONTRATTI - Leasing immobiliare - Traslativo - Inadempimento dell’utilizzatore - Clausola penale che attribuisce al concedente l’importo delle rate e la proprietà del bene - Nullità - Motivi.
 

In tema di “leasing” traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, la clausola penale che attribuisca al concedente, oltre all’intero importo del finanziamento, anche la proprietà e il possesso del bene è manifestamente eccessiva in quanto attribuisce vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, dovendo il giudice effettuare, ai fini della sua riducibilità ex art. 1384 cod. civ., una valutazione comparativa tra il vantaggio che detta clausola assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente a trarre dalla regolare esecuzione del contratto.