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* Cassazione, sentenza 4 luglio 2017, n. 16409, sez. II civile

ATTO GIURIDICO - Fondazione – Atto costitutivo – Due testimoni – Necessità – Non sussiste.
L’atto pubblico costitutivo di una fondazione, ai sensi dell’articolo 14 c.c., non dà luogo ad un atto di donazione, avendo esso struttura di negozio unilaterale ed autonoma causa, consistente nella destinazione di beni per lo svolgimento, in forma organizzata, dello scopo statutario. Ne consegue che l’atto costitutivo di una fondazione non rientra fra gli atti per i quali è sempre necessaria la presenza di due testimoni, agli effetti dell’articolo 48, legge 16 dicembre 1913 (nella formulazione antecedente alla sostituzione operata dalla legge n. 246 del 2005).