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Cassazione, sentenza 24 aprile 2013, n. 10056, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - Differimento consensuale della dazione - Ammissibilità - Conseguenze - Effetti ex art. 1385, comma secondo, cod. civ. - Produzione - Esclusione.

In tema di caparra confirmatoria, le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, possono differirne la dazione, in tutto od in parte, ad un momento successivo alla conclusione del contratto principale, ma, in tal caso, non si producono gli effetti che l'art. 1385, comma secondo, cod. civ. ricollega alla consegna, in conformità alla natura reale del patto rafforzativo del vincolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1322 e 1385

Massime precedenti Vedi: N. 2870 del 1978, N. 5424 del 2002, N. 3071 del 2006, N. 17127 del 2011