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* Cassazione, sentenza 23 giugno 2014, n. 14206, sez. III civile ​

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Interpretazione del contratto.

 In tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da escludere la ricerca di una volontà diversa. Con la precisazione che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, considerando le singole clausole in correlazione tra loro a norma dell'art. 1363 c.c.