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* Cassazione, sentenza 28 gennaio 2015, n. 1625, sez. I civile

CONTRATTI - Contratto di lease back – Caratteristiche – Negozio atipico nullo per illiceità causa – Configurabilità – Esclusione

Il contratto di lease back ha una autonomia strutturale e funzionale, quale contratto di impresa, e caratteri peculiari di natura oggettiva e soggettiva che non consentono di ritenere che esso integri, per sua natura e nel suo fisiologico operare, una fattispecie che, in quanto realizzi una alienazione a scopo di garanzia, si risolva in un negozio atipico nullo per illiceità della causa concreta.

Si reputa che la cautela marciana riesca a superare i profili di possibile illiceità del lease back, in quanto prevede, al termine del rapporto, la stima del bene oggetto di garanzia quale presupposto del consolidarsi dell’effetto traslativo iniziale, evenienza che si verificherà qualora il valore del bene sia equiparabile all’importo del credito inadempiuto; mentre ove tale importo sarà inferiore, verrà quantificata la differenza e sarà pagato il prezzo aggiuntivo al debitore, quale condizione del consolidamento dell’effetto traslativo. Ciò garantirebbe contro il pericolo che il debitore subisca una lesione in conseguenza del trasferimento con funzione di garanzia: la stima imparziale del valore del bene ad opera di un terzo e l’obbligo, da parte del creditore, di restituire l’eccedenza al debitore assumono, quindi, il compito di escludere l’abuso, e con esso l’operatività del divieto di patto commissorio e la conseguente illiceità.